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S.I.Der.P.

STATUTO dell'Associazione

(ONLUS)
Società Italiana di Dermatologia Pediatrica 

Art 1. Denominazione

È costituita un'Associazione denominata "SIDERP - Società Italiana di Dermatologia Pediatrica", ovvero anche, in formula abbreviata, "SIDERP". 
L'Associazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art 2. Sede

L'Associazione ha sede legale nella città e nel domicilio del Presidente.
Il Presidente provvederà ad effettuare ai competenti uffici le relative comunicazioni.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, sedi amministrative, sia in Italia che all'estero, ed essere soppresse.

Art 3. Durata

La durata dell’Associazione, fondata a Palermo il 21 aprile 2000, è fissata a tempo indeterminato.

Art 4. Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo delle malattie dermatologiche:

    a. approfondendo le conoscenze sulle malattie cutaneo-mucose che interessano l’età pediatrica, promuovendo ricerche sperimentali, clinico-epidemiologiche e studi multicentrici, preferibilmente coordinate da Gruppi di ricerca;
    b. contribuendo all’aggiornamento medico periodico e alla formazione continua del dermatologo e del pediatra mediante l’organizzazione di congressi, convegni, riunioni, corsi di aggiornamento;
    c. individuando linee guida per le principali patologie dermatologiche; 
    d. promuovendo i rapporti con Società affini, italiane e straniere;
    e. migliorando la qualità delle prestazioni mediche, sia diagnostiche che terapeutiche, anche al fine di contribuire a contenere i costi dell’assistenza sanitaria;
    f. certificando e accreditando siti web riguardanti la dermatologia pediatrica;
    g. mediante la creazione di un archivio iconografico in rete telematica consultabile dai soci;
    h. mediante la redazione e diffusione di una rivista scientifica dedicata quale organo della società;
    i. mediante l’individuazione, sperimentazione, validazione e diffusione delle nuove tecnologie in dermatologia pediatrica;
    j. creando supporto ai gruppi spontanei familiari con bambini affetti da malattie cutanee croniche, e producendo sussidi informativi e divulgativi per comunità e famiglie;
    k. divulgando l’opinione ufficiale della società in merito ad argomenti di interesse generale all’attenzione dei media. Quale attività strumentale, al solo ed esclusivo fine del raggiungimento dello scopo sociale, e senza che ciò possa in alcun modo costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, l'Associazione potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, accettare e rilasciare garanzie, sia reali che personali, a terzi e o nell'interesse di terzi, assumere mutui ipotecari e compiere qualsiasi operazione bancaria.

Art 5. Soci

I soci dell’Associazione sono previsti nelle seguenti categorie:
a - Soci fondatori;
b - Soci ordinari;
c - Soci onorari;
d - Soci sostenitori, 
per tutti sia italiani che stranieri.
SOCI FONDATORI sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione o che, per riconosciuta competenza e/o particolari benemerenze nel settore della dermatologia pediatrica, sono stati chiamati a far parte dell'Associazione all’atto della sua fondazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
SOCI ORDINARI sono i dermatologi e i pediatri, gli specializzandi in entrambe le discipline, i docenti o cultori di materie o discipline affini.
SOCI ONORARI sono gli studiosi di incontrastata fama nel campo della dermatologia pediatrica.
SOCI SOSTENITORI sono le persone fisiche, le fondazioni, gli enti, sia pubblici che privati, ed in genere i soggetti che erogano contributi all'Associazione per contribuire al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto. 
La durata della loro associazione è stabilita dal Consiglio direttivo.

Art 6. Domanda di associazione

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante dovrà presentare una domanda sottoscritta dall'aspirante stesso.
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare espressamente di accettare gli scopi dell'Associazione.
La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente.
Sull'accoglimento o meno della domanda delibera il Consiglio Direttivo con specifica delibera. Il Consiglio Direttivo potrà accettare o meno la domanda e non sarà tenuto a motivare la propria decisione.

Art 7. Qualifica di socio

La qualifica di socio comporta accettazione incondizionata del presente statuto.
Con la sola esclusione dei soci sostenitori, l’adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, purché l'associato sia in regola con il pagamento della quota sociale.
L’adesione all'Associazione dà diritto al Socio, secondo la rispettiva qualifica:
- di partecipare alle attività dell'Associazione;
- di partecipare all'Assemblea dei Soci;
- di assumere cariche sociali;
- di compiere ogni altra attività, esercitare ogni altro diritto, assumere ogni obbligo, e in genere compiere quant’altro previsto dal presente Statuto.
Il tutto, si precisa, coerentemente con la rispettiva qualità di socio per come delineata al precedente art. 5).
Con l'adesione all'Associazione il Socio ha il dovere:
- di osservare le norme del presente Statuto;
- se Fondatore o Ordinario, di pagare la quota associativa annuale;
L’ammissione dei Soci onorari e dei Soci sostenitori è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri.

Art 8. Domiciliazione

Il domicilio dei Soci, e dei componenti gli organi sociali, per tutti i loro rapporti con la Associazione, è quello comunicato dai Soci, e comunque quello risultante dalla documentazione agli atti dell'Associazione.

Art 9. Versamento delle quote sociali

I Soci fondatori e i Soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Art 10. Perdita della qualifica di socio

Sono cause di perdita della qualifica di Socio:
    a. dichiarazione di recesso, comunicata per iscritto al Segretario dell'Associazione, dichiarazione questa che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno un mese prima;
    b. morte;
    c. mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi;
    d. radiazione conseguente ad atteggiamenti e comportamenti non consoni a quanto previsto dallo Statuto o dannosi per l’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio è accertata e deliberata dal Consiglio direttivo.
Qualora la perdita della qualifica di Socio sia deliberata per la causa di cui alla precedente lettera c) del presente articolo, il Socio decaduto può essere in seguito riscritto, previo pagamento delle quote associative arretrate.
Nel caso di radiazione la delibera è assunta dal Consiglio direttivo a maggioranza dei Componenti, ed è comunicata a cura del Presidente al Socio a mezzo di raccomandata a.r.. Il Socio radiato può proporre reclamo al Consiglio direttivo, entro e non oltre due mesi dal ricevimento della raccomandata.
Il Consiglio direttivo delibera sul reclamo a maggioranza dei Componenti nei trenta giorni successivi. A seguito del reclamo e in attesa della decisione del Consiglio direttivo il Socio deve intendersi sospeso.

Art 11. Organi dell'Associazione

Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci, 
b) il Consiglio direttivo, 
c) il Presidente, 
d) il Segretario,
e) il Tesoriere, 
f) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art 12. Assemblea dei Soci

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. Ad entrambe partecipano tutti i Soci. 
Sono consentite deleghe, fino ad un massimo di tre per ciascun delegato.
Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci fondatori e i Soci ordinari. 
L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'accertamento della regolarità del versamento della quota associativa annuale.
L’Assemblea ordinaria è annuale.
L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta venga convocata dall'organo deputato alla sua convocazione.
CONVOCAZIONE
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è effettuata dal Presidente che, di concerto con il Consiglio direttivo, ne stabilisce l’ordine del giorno, così come il luogo, la data e l’ora sia della prima che della seconda convocazione. 
Nell’ordine del giorno possono essere inserite, se ritenute di interesse generale, tematiche comunicate per iscritto al Presidente da singoli Soci.
Durante l’Assemblea ordinaria il Presidente riferisce sull’operato del Consiglio direttivo nell’ultimo anno.
AVVISO DI CONVOCAZIONE
L'assemblea viene convocata con avviso spedito trenta giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera, fax, posta elettronica, pubblicazione sulla rivista dell'associazione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dalla documentazione dell'Associazione.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione può essere effettuata nello stesso giorno della prima.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i Soci aventi diritto a voto e tutti i componenti le cariche associative.
QUORUM COSTITUTIVI
Le sedute dell’Assemblea sono valide:
- in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; 
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
QUORUM DELIBERATIVI 
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, a eccezione di quelle riguardanti le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta la maggioranza di almeno due terzi dei voti validamente espressi. 
Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di un terzo dei votanti presenti, a scrutinio segreto.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
In caso di assenza od impedimento anche di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione. Se il relativo verbale verrà redatto per atto pubblico, il Notaio verbalizzante sarà Segretario dell'Assemblea.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Dei lavori dell’Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art 13. Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da dermatologi e da pediatri.
Il Consiglio direttivo è composto da dieci membri, tra i quali il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Dei quali membri cinque almeno dermatologi, eletti tra i Soci fondatori e i Soci ordinari che siano in regola con la quota associativa annuale.
Per i primi due trienni almeno cinque componenti del Consiglio direttivo dovranno essere eletti fra i soci fondatori.
Dovranno essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo anche i soci fondatori non componenti del direttivo e che non hanno diritto al voto.
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni: i Consiglieri possono essere rieletti immediatamente, ma solo per un altro triennio. In caso di dimissione, di morte o di allontanamento di un Consigliere per operato non consono agli interessi dell’Associazione, questo viene sostituito dal primo dei non eletti.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione a scrutinio segreto. Ciascun Socio può indicare fino a un massimo di cinque nominativi, scelti tra i Soci iscritti da almeno tre anni all'Associazione. Sono eletti i Soci che hanno raggiunto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità, risulta eletto il Socio più anziano per iscrizione o, in subordine, per età.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, nella sede da lui fissata, con lettera raccomandata a.r. o tramite fax, spedita ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, tutte le volte che lo ritenga necessario, e comunque non meno di due volte all’anno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei conti.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata a mezzo di telegramma, lettera, fax, posta elettronica, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti due giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio direttivo è valido quando sono presenti almeno cinque membri e, salvo diversa previsione del presente Statuto, delibera con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione viene effettuata a scrutinio segreto, qualora lo richieda almeno un terzo dei presenti.
Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati all’Assemblea dei Soci.
Adotta il bilancio predisposto dal Tesoriere.
Il verbale delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
a - esamina le domande di ammissione dei soci e delibera in merito ad esse;
b - fissa l'ammontare delle quote associative;
c - compila il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci e cura gli affari di ordine amministrativo;
d - approva in termine utile il programma del Congresso;
e - nomina le cariche a lui riservate dal presente Statuto;
f - delibera su tutte le questioni che interessino la vita sociale ed i soci stessi, con esclusione di ciò che di diritto spetti all’assemblea dei soci;
i - entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’assemblea ordinaria per l’approvazione.

Art 14. Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso; rimane in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto. 
Al Presidente spetta la firma sociale, nonchè la rappresentanza legale della Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta, inoltre, la convocazione e la presidenza del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci, la nomina del Segretario e il potere di proposta al Consiglio direttivo della nomina del Tesoriere e dei Probiviri, nonchè ogni altro potere e funzione conferitigli dallo Statuto.
In caso di comprovata necessità e urgenza il Presidente delibera, con i poteri del Consiglio direttivo, su qualsiasi argomento che interessi l’Associazione. La deliberazione del Presidente è sottoposta a ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio direttivo in carica a maggioranza dei Componenti.

Art 15. Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Soci ordinari, rimane in carica tre anni e non può essere immediatamente rinominato.
Il Segretario procede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio direttivo e delle adunanze dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, è custode dei verbali, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, cura la stampa degli atti dell’Associazione ed è depositano dell’archivio.

Art 16. Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, tra i Soci fondatori e ordinari.
Rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Tesoriere cura la tenuta dell’elenco aggiornato dei Soci, provvede alla riscossione delle entrate e alla erogazione delle uscite conservando ogni atto a ciò relativo. Predispone il bilancio annuale. 

Art 17. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre soci membri effettivi e di due soci supplenti; questi ultimi sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento e subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo dalla carica.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la eleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi; essi partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea dei Soci, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art 18. Patrimonio

Il Patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori.
Le entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative annuali;
b) dai redditi derivanti dal patrimonio;
c) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle attività di studio, ricerca, organizzazione di congressi e convegni.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annuale.
L’adesione all'Associazione non comporta obblighi ulteriori di finanziamento o di esborso rispetto al versamento della quota associativa annuale. E’ comunque facoltà dei Soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione e la quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti, qualunque ne sia l’entità, non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso, neppure a seguito dello scioglimento dell'Associazione o di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione del Socio che li ha effettuati.
Il versamento eccedente la quota minima di iscrizione e la quota associativa annuale non attribuiscono al Socio che lo effettua diritti ulteriori di partecipazione rispetto a quelli degli altri Soci, né quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per atto tra vivi o a causa di morte.
I beni dell'Associazione sono debitamente inventariati.
Le somme disponibili sono normalmente impiegate in titoli di stato o garantiti dallo stato. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

Art 19. Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione, rispettivamente, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione, nei quindici giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art 20. Avanzi di gestione

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili agli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art 21. Commissioni e gruppi di ricerca

Al fine di un migliore conseguimento dei fini statutari, il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e Gruppi di ricerca.
Le Commissioni sono istituite per lo studio di particolari problemi di politica sanitaria, organizzativi, amministrativi e sindacali. Esse, di norma, sono formate da cinque Soci, uno dei quali funge da Coordinatore, per la durata di un anno e possono essere rinnovate o rinominate.
I Gruppi di ricerca sono istituiti per lo studio e l’approfondimento di particolari problematiche scientifiche, su proposta di un numero di Soci fondatori, ordinari e onorari non inferiore a sette, inviata al Presidente e corredata di un dettagliato programma circa i contenuti, gli obiettivi e le modalità operative, le risorse finanziarie necessarie e le eventuali contribuzioni e/o risorse acquisibili all’esterno da terzi.
Possono essere chiamati a far parte dei Gruppi di ricerca anche studiosi non soci, purché in numero non superiore a un terzo dei Componenti il Gruppo. I membri del Gruppo designano un Segretario coordinatore.
I Gruppi di ricerca, costituiti ai sensi dei commi 3 e 4, assumono obbligatoriamente la denominazione di "SIDERP - Gruppo di ricerca di ". ll Segretario coordinatore, al termine dell’anno solare, invia al Consiglio direttivo una relazione sull’attività svolta.
Qualora il Gruppo di ricerca non provveda adeguatamente ai compiti per i quali è stato istituito o comunque agisca in contrasto con i fini e gli orientamenti generali dell'Associazione, il Consiglio direttivo ne delibera lo scioglimento.
Eventuali contributi liberali a un Gruppo di ricerca tramite l'Associazione sono messi a disposizione del Gruppo dopo che ne sia stata trattenuta una quota pari al 30% per la gestione amministrativa da parte dell'Associazione. ll Segretario coordinatore è responsabile del corretto utilizzo dei fondi nei confronti del Consiglio direttivo.

Art 22. Congresso

Il Congresso è momento centrale per l'attività dell'Associazione. Momento nel quale i Soci possono ritrovarsi, in qualificata riunione, per affrontare tematiche di assoluto valore scientifico e formativo. In tale occasione sarà cura dell'Associazione curare non solo elementi di approfondimento scientifico ma anche di crescita umana.
La sede e la durata del Congresso dell'Associazione sono stabilite dal Consiglio direttivo e comunicate all’Assemblea dei Soci con almeno un anno di anticipo. La data e la località in cui si svolge il Congresso sono comunicate dalla Segreteria organizzativa a tutti i Soci con almeno sei mesi di anticipo.
Il Congresso è aperto a tutti gli interessati.
Per la partecipazione al Congresso è richiesto il versamento di una quota, nella misura determinata dal Consiglio direttivo. Per i Soci l’ammontare della quota di iscrizione è ridotta, rispetto a quella ordinaria di non meno del 10% per i Soci di età non superiore a trenta anni e del 5% per gli altri. La riduzione è fissata dal Consiglio direttivo.
Il Presidente del Congresso istituisce una Segreteria scientifica e una Segreteria organizzativa, nominando i rispettivi Coordinatori.
ll Comitato organizzatore del Congresso è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Presidente del Congresso, dal Coordinatore della Segreteria scientifica, dal Coordinatore della Segreteria organizzativa.

Art 23. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto, per qualsiasi causa e in qualsiasi momento, dal Consiglio direttivo all’Assemblea.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, purchè siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e la delibera riporti la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
Con la delibera di scioglimento vengono nominati uno o più liquidatori e sono stabilite le modalità della liquidazione. 
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fui di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 24. Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

 

 

S.I.Der.P. - Società Italiana di Dermatologia Pediatrica
Via Mameli, 33
20129 - Milano